Superminimo Non Assorbibile Esempio

Il superminimo non assorbibile è una voce retributiva prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro italiani. Si tratta di una somma aggiuntiva alla retribuzione minima stabilita dal CCNL di riferimento, che rimane invariata anche in caso di aumenti contrattuali del minimo tabellare.

Cos’è il superminimo non assorbibile

Il superminimo non assorbibile, anche detto superminimo individuale o superminimo ad personam, è una somma extra che il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore oltre lo stipendio base previsto dal contratto collettivo.

Ha le seguenti caratteristiche:

  • È aggiuntivo rispetto al minimo tabellare, cioè non è compreso nella retribuzione contrattuale di riferimento;
  • Ha natura di retribuzione individuale, poiché viene definito tra datore di lavoro e singolo lavoratore;
  • È non assorbibile, quindi rimane invariato anche in caso di aumenti del minimo tabellare previsti dai rinnovi del CCNL.

Ad esempio, se il CCNL prevede uno stipendio minimo di 1500€ e viene concordato un superminimo di 200€, il lavoratore percepirà uno stipendio totale di 1700€. Se in seguito il minimo tabellare viene aumentato a 1600€, il superminimo non verrà assorbito e quindi la retribuzione sarà di 1800€ (1600€ di minimo tabellare + 200€ di superminimo).

A cosa serve il superminimo

Il superminimo viene utilizzato per riconoscere al lavoratore una retribuzione più elevata rispetto a quella minima prevista dal CCNL, in relazione a:

  • Meriti individuali del lavoratore, ad esempio competenze e professionalità specifiche;
  • Maggiore produttività o responsabilità richieste al lavoratore;
  • Difficoltà di reperimento di figure professionali con determinate caratteristiche.

Il superminimo serve quindi a personalizzare il trattamento economico per incentivare la permanenza del lavoratore in azienda o attrarre figure di difficile reperibilità sul mercato del lavoro.

Come si calcola

Il superminimo viene definito come importo lordo annuo, erogato per 14 mensilità in proporzione alle presenze effettive del lavoratore.

Ad esempio, un superminimo di 3000€ lordi annui viene pagato per 14 mensilità in quote da 214,29€ lordi ciascuna (3000/14).

Nel caso di assenze non retribuite (ad es. malattia/infortunio oltre il periodo a retribuzione piena), il rateo mensile di superminimo non viene corrisposto.

Aspetti normativi e contributivi

Il superminimo non assorbibile è pienamente legittimo e rientra nella retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi. Quindi:

  • È soggetto a tassazione IRPEF secondo gli scaglioni di reddito;
  • È comprensivo di oneri contributivi a carico del lavoratore;
  • Concorre a determinare il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • Rientra nel calcolo dei superminimi per festività soppresse13esima e 14esima mensilità.

In caso di controversia, l’onere della prova sulla natura non assorbibile del superminimo spetta al lavoratore.

Esempio pratico

Valeria, impiegata amministrativa, ha i seguenti trattamenti economici:

  • Minimo tabellare previsto dal CCNL Commercio: 1800€ lordi mensili
  • Superminimo non assorbibile concordato: 300€ lordi mensili

La sua retribuzione totale è quindi di 2100€ lordi al mese.

A seguito del rinnovo del CCNL, il nuovo minimo tabellare previsto per il suo livello di inquadramento passa a 1900€ lordi mensili.

Il suo superminimo non verrà assorbito, quindi la nuova retribuzione sarà:

  • Minimo tabellare: 1900€
  • Superminimo: 300€
  • Retribuzione totale: 2200€

Il superminimo le viene riconosciuto per le sue competenze specifiche in ambito amministrativo-contabile e le resterà acquisito indipendentemente dagli aumenti contrattuali futuri.