Superminimo Assorbibile Esempio

Il termine “superminimo assorbibile” si riferisce ad una componente retributiva aggiuntiva nei contratti di lavoro italiani, che si colloca al di sopra del minimo tabellare fissato dai contratti collettivi o dai contratti aziendali individuali. Questa retribuzione aggiuntiva, detta “superminimo”, mira a garantire un reddito più dignitoso ai lavoratori. Essa può essere concordata tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, oppure tra il singolo datore di lavoro e i propri dipendenti.

Il “superminimo” può essere sia assorbibile che non assorbibile. Se è assorbibile significa che questa quota retributiva aggiuntiva può essere “assorbita” o ridotta in caso di aumento del minimo tabellare derivante dal rinnovo del contratto collettivo, aziendale o individuale, o al passaggio ad un livello superiore. Viceversa, se è non assorbibile, il “superminimo” resta invariato anche a fronte di un aumento della retribuzione minima tabellare dovuto al rinnovo contrattuale.

La natura del “superminimo”, se cioè sia assorbibile o meno, deve essere indicata negli accordi firmati dai lavoratori, dalle parti sociali e dai datori di lavoro. Ad esempio, se un lavoratore ha una retribuzione minima tabellare di €1.500 ed un superminimo assorbibile di €200, per un totale di €1.700, ed interviene un aumento contrattuale di €100, il superminimo verrà ridotto di €100 per mantenere la retribuzione totale a €1.700. Tuttavia, se il superminimo fosse non assorbibile, l’aumento contrattuale di €100 andrebbe ad aggiungersi alla retribuzione tabellare, mentre il superminimo resterebbe invariato, per una retribuzione totale di €1.800.

Caratteristiche del superminimo assorbibile

È importante sottolineare che il “superminimo” è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF, esattamente come le altre voci retributive. Esso inoltre concorre al calcolo delle mensilità aggiuntive, come la tredicesima e l’eventuale quattordicesima, nonché del trattamento di fine rapporto.

Contribuzione previdenziale

Il “superminimo assorbibile”, essendo una quota retributiva effettivamente percepita dal lavoratore, è soggetto sia a contribuzione previdenziale INPS che ad assicurazione INAIL. Ciò significa che su tale importo il datore di lavoro deve calcolare e versare contributi per pensione, malattia, maternità, assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Imposizione fiscale

Essendo reddito da lavoro dipendente, il “superminimo” concorre a formare il reddito imponibile complessivo del lavoratore. Pertanto, su tale quota aggiuntiva di retribuzione devono essere operate le ritenute IRPEF secondo gli scaglioni di aliquota vigenti.

Mensilità aggiuntive e TFR

Il “superminimo assorbibile”, facendo parte della normale retribuzione, viene considerato sia per il calcolo delle mensilità aggiuntive, come la tredicesima o l’eventuale quattordicesima, che per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Ciò significa che nel calcolo di tali emolumenti aggiuntivi deve essere compresa anche la quota di “superminimo”.

Esempi pratici

Analizziamo ora in concreto, con alcuni esempi numerici, il funzionamento e gli effetti del superminimo assorbibile:

Esempio 1

  • Retribuzione minima tabellare: €1.500
  • Superminimo assorbibile: €200
  • Retribuzione totale: €1.500 + €200 = €1.700

In caso di aumento contrattuale del minimo tabellare di €100, la retribuzione aggiornata sarà:

  • Nuovo minimo tabellare: €1.500 + €100 = €1.600
  • Il superminimo di €200 viene assorbito e si riduce a €100
  • Nuova retribuzione totale: €1.600 + €100 = €1.700

Il superminimo si è ridotto in modo da assorbire interamente l’aumento contrattuale, lasciando inalterato l’importo complessivamente percepito dal lavoratore.

Esempio 2

  • Retribuzione minima tabellare: €1.500
  • Superminimo non assorbibile: €200
  • Retribuzione totale: €1.500 + €200 = €1.700

In caso di aumento contrattuale del minimo tabellare di €100, la retribuzione aggiornata sarà:

  • Nuovo minimo tabellare: €1.500 + €100 = €1.600
  • Il superminimo non viene assorbito e resta €200
  • Nuova retribuzione totale: €1.600 + €200 = €1.800

Il superminimo, essendo non assorbibile, è rimasto invariato, sommandosi all’aumento contrattuale e determinando così un incremento della retribuzione complessiva.

Esempio 3

  • Retribuzione minima tabellare: €1.500
  • Superminimo assorbibile: €200
  • Scatti di anzianità: 2 scatti di €50 ciascuno, per totale €100
  • Retribuzione totale: €1.500 + €200 + €100 = €1.800

In caso di aumento contrattuale del minimo tabellare di €150, la retribuzione aggiornata sarà:

  • Nuovo minimo tabellare: €1.500 + €150 = €1.650
  • Il superminimo si riduce a €50 (assorbe €100 dell’aumento contrattuale)
  • Gli scatti di anzianità non vengono toccati
  • Nuova retribuzione totale: €1.650 + €50 + €100 = €1.800

In presenza di più voci retributive oltre al minimo tabellare, il superminimo assorbibile viene ridotto per primo, fino al suo azzeramento, prima che vengano intaccati elementi retributivi quali scatti, superminimi non assorbibili, ecc.

Considerazioni conclusive

In sintesi, il superminimo assorbibile è una quota aggiuntiva di retribuzione che tende ad essere erosa dagli aumenti contrattuali, in modo da evitare un eccessivo aggravio di costo per le aziende. La sua funzione è quella di garantire temporaneamente un reddito più elevato ai lavoratori, senza tuttavia consolidarlo in modo permanente e strutturale.

Si tratta quindi di uno strumento utile per integrare le retribuzioni più basse e sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori in modo flessibile e reversibile. La sua assorbibilità ne favorisce l’utilizzo anche in periodi di difficoltà economiche per le imprese.