Quando Possomo Assorbire Il Superminimo Individuale

Il “superminimo individuale assorbibile” è una componente della retribuzione fissa riconosciuta nella busta paga dall’azienda. L’importo è il frutto di una concessione che l’azienda riconosce “ad personam” al lavoratore, il che significa che è attribuibile a trattativa individuale. Il “superminimo individuale” è di solito legato alla contrattazione effettuata al momento dell’assunzione, dove il datore di lavoro e il lavoratore raggiungono un accordo sul riconoscimento di una certa somma mensile totale, e la parte eccedente il minimo tabellare viene indicata come “superminimo”.

Quando il superminimo è assorbibile

Il “superminimo” può essere assorbito in caso di futuri aumenti retributivi determinati dal rinnovo del contratto collettivo o dal cambio di livello del lavoratore. Tuttavia, il “superminimo” non è assorbibile in base alle disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto o se, in sede giudiziaria, viene accertato che le parti hanno attribuito all’eccedenza di retribuzione individuale natura di speciale compenso strettamente legato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità dei compiti svolti dal dipendente.

Il “superminimo” non è assorbibile quando ciò è inequivocabilmente stabilito da un’espressa clausola nel contratto individuale.

Il “superminimo” individuale può quindi essere modificato, ridimensionato, sospeso o eliminato solo tramite un successivo accordo tra le due parti che vede la modifica o l’eliminazione del trattamento retributivo accessorio precedentemente incluso nel contratto di lavoro e nelle buste paga.

Quando l’azienda può riassorbire il superminimo

Nella maggior parte dei casi, il “superminimo” è destinato ad essere assorbito da successive variazioni retributive, come nel caso di un aumento degli scatti di anzianità, promozioni, o progressioni di carriera e qualificazione.

Tuttavia, la giurisprudenza ha posto dei limiti alle possibilità per il datore di lavoro di riassorbire il “superminimo”, soprattutto quando è stato applicato sulla base di un accordo preso tra il datore di lavoro e i lavoratori nell’ambito della contrattazione collettiva o individuale.

Posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte affermato che è illegittima la prassi aziendale di riassorbire in modo automatico e generalizzato gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il superminimo assorbibile può essere riassorbito solo in presenza di una chiara volontà delle parti in tal senso, desumibile dagli accordi collettivi o individuali o dal contratto di lavoro“.

Quindi, per i giudici “l’assorbibilità non può essere presunta o implicita, ma deve risultare espressamente e in modo certo dalle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro“.

Pertanto, in mancanza di una specifica previsione, il datore di lavoro non può procedere unilateralmente all’assorbimento degli aumenti contrattuali, pena la condanna al pagamento a favore del lavoratore delle differenze retributive.

Quando il superminimo non può essere riassorbito

In conclusione, possiamo dire che il “superminimo individuale” riconosciuto al lavoratore non può essere assorbito nei seguenti casi:

  • Se nel contratto individuale o collettivo è prevista un’espressa clausola di non assorbibilità
  • Se è stato riconosciuto come speciale compenso legato a particolari meriti, maggiore qualità del lavoro o compiti più onerosi
  • In caso di avanzamenti automatici di carriera previsti dal CCNL (scatti, aumenti periodici)
  • In assenza di una specifica previsione contrattuale che stabilisca chiaramente la possibilità di assorbimento

L’assorbimento non può mai avvenire in modo implicito o generalizzato, ma deve sempre basarsi su una chiara volontà in tal senso manifestata dalle parti nel contratto individuale o collettivo.