Quando Il Superminimo Non È Assorbibile

Il termine “superminimo” si riferisce a quella parte della retribuzione del lavoratore che eccede la paga minima stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Questo importo aggiuntivo viene di solito riconosciuto in considerazione delle specifiche competenze, capacità o livello di produttività del lavoratore.

Il superminimo può essere “assorbibile” o “non assorbibile”.

Cos’è il superminimo assorbibile

Un superminimo assorbibile può essere ridotto o assorbito, in tutto o in parte, da un eventuale successivo aumento del trattamento minimo. Ciò significa che se la paga minima aumenta, l’ammontare del superminimo può diminuire, mantenendo uguale la retribuzione totale.

Ad esempio:

  • Paga minima prevista dal CCNL: 1000€
  • Superminimo assorbibile: 200€
  • Retribuzione totale: 1200€

Se la paga minima sale a 1100€:

  • Nuova paga minima prevista dal CCNL: 1100€
  • Superminimo assorbibile: 100€
  • Nuova retribuzione totale: 1200€

L’aumento della paga minima ha assorbito una parte del superminimo, mantenendo invariata la retribuzione totale del lavoratore.

Cos’è il superminimo non assorbibile

Al contrario, un superminimo è definito non assorbibile se è previsto da una specifica clausola nel contratto individuale di lavoro, o dal contratto collettivo applicato, oppure se è collegato a particolari meriti o a un maggior aggravio del compito svolto dal lavoratore.

In questo caso, esso è considerato come speciale compenso. Ciò significa che se la paga minima aumenta, l’ammontare del superminimo non assorbibile resta invariato, determinando così un aumento della retribuzione totale del lavoratore.

Di solito, il superminimo non assorbibile è legato alla specifica professionalità e al merito del lavoratore.

Riprendendo l’esempio precedente:

  • Paga minima prevista dal CCNL: 1000€
  • Superminimo non assorbibile: 200€
  • Retribuzione totale: 1200€

Se la paga minima sale a 1100€:

  • Nuova paga minima prevista dal CCNL: 1100€
  • Superminimo non assorbibile: 200€ (rimane invariato)
  • Nuova retribuzione totale: 1300€

In questo caso, essendo il superminimo non assorbibile, l’aumento del minimo tabellare determina anche un aumento della retribuzione totale per il lavoratore.

Quando indicare l’assorbibilità

L’assorbibilità o meno del superminimo deve essere indicata negli accordi firmati dai lavoratori, dalle parti sociali e dai datori di lavoro.

In particolare, la clausola di non assorbibilità dovrebbe specificare che il superminimo:

  • è riconosciuto in funzione di particolari condizioni soggettive del lavoratore (competenze, capacità, meriti, ecc.);
  • ha natura di compenso speciale che si aggiunge alla normale retribuzione;
  • non è assorbibile da futuri aumenti del trattamento minimo.

Cosa succede in caso di promozione

Può accadere che un lavoratore con superminimo non assorbibile venga promosso a una qualifica superiore. In questo caso, il datore di lavoro può unilateralmente aumentare la retribuzione adeguandola al nuovo inquadramento, assorbendo completamente o parzialmente il precedente superminimo.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che in caso di promozione il superminimo perde la sua autonomia e funzione distintiva dal trattamento minimo. Il vecchio superminimo si “trasforma” nel nuovo minimo tabellare, perdendo quindi il requisito della non assorbibilità.

Conclusioni

La distinzione tra superminimo assorbibile e non assorbibile è importante ai fini del calcolo della retribuzione finale del lavoratore.

  • Il superminimo assorbibile può essere ridotto da aumenti del minimo contrattuale, lasciando invariata la retribuzione totale.
  • Il superminimo non assorbibile si aggiunge agli aumenti del minimo tabellare, determinando così un incremento della retribuzione complessiva per il lavoratore.

Affinché un superminimo sia definito non assorbibile, è necessario che la sua natura di compenso speciale e non assorbibile sia chiaramente stabilita nel contratto individuale o collettivo applicato al rapporto di lavoro.