Cosa Vuol Dire Superminimo Non Assorbibile

Il “superminimo non assorbibile” è un termine utilizzato nell’ambito dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali in Italia. Si riferisce ad un importo aggiuntivo della retribuzione che viene pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, in aggiunta al minimo tabellare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Che cos’è il superminimo

Il superminimo è sostanzialmente una parte della retribuzione del lavoratore che eccede il minimo contrattuale stabilito dal CCNL per la categoria professionale e il livello di inquadramento. Serve per riconoscere al lavoratore competenze e professionalità specifiche, oppure una produttività e rendimento superiori.

Ad esempio:

  • Mario Rossi è assunto come impiegato amministrativo, livello 3s, con un CCNL Commercio che prevede uno stipendio base di €1.500 lordi mensili.
  • Per le sue spiccate competenze contabili, al signor Rossi viene riconosciuto un superminimo di €300 lordi al mese.
  • La sua retribuzione totale sarà quindi di €1.500 (minimo tabellare) + €300 (superminimo) = €1.800 lordi mensili.

Il superminimo viene concordato al momento dell’assunzione oppure successivamente (ad esempio in caso di promozione interna o di attribuzione di incarichi che richiedono maggior impegno e responsabilità).

Deve essere espressamente indicato nella lettera di assunzione o in un accordo integrativo specifico tra datore di lavoro e dipendente. In assenza di tale formalizzazione per iscritto, qualsiasi importo eccedente il minimo tabellare verrebbe considerato parte integrante della normale retribuzione.

Che vuol dire “non assorbibile”

La dicitura “non assorbibile” in relazione al superminimo indica che questa componente aggiuntiva della retribuzione si somma all’eventuale aumento del minimo tabellare previsto dai rinnovi periodici del CCNL.

Facciamo un esempio:

  • Mario Rossi ha un minimo tabellare di €1.500 ed un superminimo di €300 non assorbibile. La sua retribuzione totale è di €1.800.
  • A seguito del rinnovo del CCNL, il suo minimo tabellare passa a €1.600.
  • Essendo il superminimo non assorbibile, questo si somma al nuovo minimo tabellare.
  • La nuova retribuzione sarà quindi €1.600 (nuovo minimo contrattuale) + €300 (superminimo) = €1.900.

Se il superminimo fosse stato assorbibile, con il rinnovo del CCNL e l’aumento del minimo a €1.600 il superminimo sarebbe stato azzerato, mantenendo la retribuzione totale invariata a €1.800.

Definendo un superminimo come non assorbibile, quindi, si garantisce al lavoratore che questa componente retributiva si aggiungerà di volta in volta agli adeguamenti del minimo tabellare previsti dal contratto nazionale.

Perché è importante specificare se è assorbibile o no

La dicitura “superminimo non assorbibile” all’interno del contratto o accordo integrativo è di fondamentale importanza per garantire i diritti del lavoratore.

Infatti, in base ai contratti collettivi di lavoro, quando non è precisato espressamente che il superminimo è “non assorbibile”, si presume che questa quota sia assorbibile.

Ciò significa che il datore di lavoro potrebbe azzerare il superminimo in caso di aumenti del minimo tabellare, assorbendo di fatto questa quota aggiuntiva della retribuzione entro il nuovo minimo contrattuale. Il lavoratore non avrebbe modo di contestare tale assorbimento.

Specificando che il superminimo è “non assorbibile”, invece, si blinda contrattualmente questa quota aggiuntiva di salario, che si somma sempre e comunque agli incrementi dello stipendio base previsti dal CCNL.

Il superminimo è imponibile?

Un altro aspetto importante da considerare è che il superminimo fa parte della normale retribuzione ai fini fiscali e previdenziali.

Ciò significa che anche sul superminimo vengono pagati contributi INPS, imposta IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Non c’è differenza quindi tra la tassazione del minimo tabellare e quella dell’eventuale superminimo: entrambe queste quote concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore.

Anche per quanto riguarda TFR, indennità sostitutiva del preavviso e altri istituti contrattuali, gli importi vengono calcolati sulla retribuzione globale, minimo tabellare e superminimo compresi.

Questo elemento è importante sia per il datore di lavoro (per sapere quali oneri previdenziali calcolare) sia per il lavoratore (per valutare il beneficio economico effettivo del superminimo).

Quando non applicare il superminimo

In linea generale, il superminimo si applica per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ci sono casi specifici in cui il datore di lavoro può sospendere l’erogazione del superminimo:

  • Mutamento di mansioni: se il lavoratore cambia ruolo e mansioni in azienda, specie con una regressione verso compiti meno qualificati.
  • Trasferimento: può decadere in caso di trasferimento del dipendente (su base volontaria o obbligata per esigenze aziendali).
  • Malattia/infortunio: il superminimo può essere sospeso nei periodi di assenza prolungata per malattia o infortunio (quando scatti la decurtazione contrattuale dello stipendio).
  • Cassa integrazione: non deve essere pagato nei periodi in cui il lavoratore si trovi in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).

Salvo questi casi o altri specifici accordi tra le parti, il superminimo deve essere erogato per tutta la durata del rapporto di lavoro, mantenendo la sua natura di quota aggiuntiva non assorbibile rispetto al trattamento economico base stabilito dal contratto collettivo nazionale.