Cosa Vuol Dire Superminimo Assorbibile in Busta Paga

Il “superminimo assorbibile” indicato in busta paga si riferisce ad un importo aggiuntivo riconosciuto al minimo tabellare previsto dal contratto nazionale. Questa quota extra, detta appunto “superminimo”, può essere attribuita individualmente oppure collettivamente a tutti i dipendenti di un’azienda.

Cos’è il Superminimo

Il superminimo viene solitamente riconosciuto per:

  • Competenze specifiche del lavoratore
  • Precedenti esperienze
  • Particolari responsabilità associate alla mansione
  • Raggiungimento di determinati obiettivi o traguardi

Si tratta quindi di una quota della retribuzione corrisposta per riconoscere il valore aggiunto che il dipendente apporta in azienda. L’importo del superminimo – assorbibile e non – è a discrezione del datore di lavoro.

Cosa significa “Assorbibile”

Il termine assorbibile sta ad indicare che gli eventuali futuri aumenti contrattuali – definiti dal rinnovo del contratto nazionale di settore – possono essere compensati, ossia “assorbiti”, dal superminimo già percepito dal lavoratore.

In altre parole, quando il contratto nazionale prevede un aumento generalizzato dello stipendio tabellare, tale aumento può andare a compensare il superminimo. Di conseguenza lo stipendio complessivo non cambia.

Facciamo un esempio:

  • Stipendio iniziale = 1.500€
  • di cui
    • Minimo tabellare: 1.200€
    • Superminimo assorbibile: 300€

Se il successivo rinnovo del CCNL prevede un aumento del minimo tabellare di 200€, lo stipendio sarà così rideterminato:

  • Nuovo minimo tabellare: 1.200€ + 200€ = 1.400€
  • Superminimo assorbibile azzerato (assorbito dall’aumento contrattuale)
  • Nuovo stipendio complessivo = 1.400€

Dunque l’aumento contrattuale è stato “assorbito” dal superminimo, lasciando inalterato il valore complessivo della retribuzione.

Quando il Superminimo NON è Assorbibile

Esistono tuttavia casi in cui il superminimo viene definito come “non assorbibile“. Ciò significa che l’importo concordato come quota aggiuntiva di retribuzione si intende fisso e invariabile rispetto agli aumenti del contratto nazionale.

Solitamente la non assorbibilità è prevista:

  • Da una specifica clausola nel contratto individuale tra datore di lavoro e dipendente
  • Da previsioni del CCNL applicato, che possono definire non assorbibili determinate voci o trattamenti economici

Esempio di Superminimo Non Assorbibile

Riprendendo l’esempio precedente, con un superminimo non assorbibile otterremo:

  • Stipendio iniziale = 1.500€
    • Minimo tabellare: 1.200€
    • Superminimo non assorbibile: 300€

A seguito dell’aumento di 200€ del minimo tabellare, lo stipendio sarà così rideterminato:

  • Nuovo minimo tabellare: 1.200€ + 200€ = 1.400€
  • Superminimo: rimane invariato a 300€ (non viene assorbito)
  • Nuovo stipendio = 1.400€ + 300€ = 1.700€

Di conseguenza, il lavoratore beneficerà sia dell’aumento contrattuale che della conservazione del superminimo precedentemente concordato.

Effetti del Superminimo Assorbibile

La presenza del superminimo assorbibile comporta alcune conseguenze nel calcolo di altri istituti retributivi contrattuali, in particolare:

  • Tredicesima e quattordicesima: vengono calcolate sullo stipendio effettivo, compreso di superminimo. Se quest’ultimo viene poi assorbito, l’importo dei ratei mensili si riduce.
  • Ferie e permessi: sono anch’essi calcolati considerando lo stipendio comprensivo del superminimo.
  • Scatti di anzianità: il valore degli aumenti periodici può assorbire il superminimo.
  • Tassazione agevolata: il superminimo concorre a formare l’imponibile fiscale e contributivo.

Dunque il lavoratore deve prestare attenzione ai futuri rinnovi contrattuali, in quanto gli aumenti definiti dal CCNL potrebbero essere compensati dall’azzeramento del superminimo assorbibile.

Riduzione o Eliminazione

Va infine precisato che il superminimo, pur attribuito con accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, rimane una componente variabile e reversibile della retribuzione.

Il riconoscimento come quota assorbibile o meno è a discrezione dell’azienda. Di conseguenza, in base alle più svariate ragioni organizzative e produttive, il datore di lavoro può procedere con:

  • La riduzione dell’importo inizialmente concordato
  • L ‘eliminazione definitiva di tale elemento retributivo

Resta ferma, in questi casi, la possibilità di attivare le opportune procedure di confronto e conciliazione previste dal contratto.