Cosa Cambia Se Il Superminimo Assorbe Lo Scatto Anzianità

Il termine “superminimo” si riferisce a una parte aggiuntiva della retribuzione che si colloca al di sopra del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi o individuali. Gli “scatti di anzianità” sono invece degli aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio. Se il superminimo assorbe gli scatti di anzianità significa che ogni aumento retributivo dovuto all’anzianità di servizio (scatti di anzianità) comporterebbe una corrispondente riduzione del superminimo, nell’ipotesi in cui il superminimo sia per natura assorbibile. Si tratta però di una questione più teorica che pratica perché in quasi tutti i contratti collettivi è espressamente previsto che gli scatti di anzianità e le loro variazioni non sono assorbibili. Pertanto, l’aumento retributivo derivante dagli scatti di anzianità non dovrebbe comportare l’assorbimento del superminimo.

Discorso diverso invece in caso di promozione a livello superiore, dove la giurisprudenza prevede espressamente che lo scatto di anzianità venga assorbito dal nuovo aumento, salvo diversa espressa pattuizione tra le parti. In alcuni contratti, come il CCNL Lavoro Domestico, è esplicitamente stabilito che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti dal superminimo. Analogamente, nel contratto del commercio è previsto che gli scatti di anzianità non siano assorbibili da precedenti e successivi aumenti di merito.

In generale si è affermato il principio che il superminimo non può essere assorbito e quindi ridotto dagli aumenti periodici di anzianità (scatti di anzianità). Un superminimo individuale invece, con una espressa clausola di assorbibilità, può essere assorbito nell’indennità di contingenza contrattuale, stabilita dalla contrattazione collettiva, avendo quest’ultima natura retributiva.

Quando si parla di superminimo

Il superminimo viene pattuito a livello individuale tra datore di lavoro e lavoratore oppure previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Si tratta di una quota aggiuntiva della retribuzione che si colloca al di sopra dei minimi tabellari stabiliti dai CCNL.

I superminimi possono avere varia natura ed origine. Possono essere riconosciuti ad personam, e quindi legati alle specifiche caratteristiche del lavoratore, oppure possono dipendere dalle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione lavorativa o dalla specifica organizzazione aziendale.

Di norma il superminimo viene corrisposto per 13 mensilità, salvo diversa previsione del contratto individuale o collettivo.

Differenza tra superminimo e scatti di anzianità

Mentre il superminimo consiste in una quota aggiuntiva della retribuzione, gli scatti di anzianità sono degli aumenti periodici della retribuzione tabellare previsti dai CCNL in relazione all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro.

Gli scatti maturano al compimento di un certo numero di anni di servizio, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa il merito del lavoratore. Il numero e l’importo degli scatti è stabilito dai singoli contratti collettivi.

Gli scatti di anzianità hanno quindi una funzione incentivante e di fidelizzazione del lavoratore, premiandone la continuità del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

Assorbibilità degli scatti di anzianità

La questione dell’assorbibilità si pone soprattutto con riferimento agli scatti di anzianità, essendo il superminimo di norma una quota aggiuntiva della retribuzione.

In linea generale, come già accennato, la giurisprudenza ha stabilito il principio di non assorbibilità degli scatti di anzianità da parte del superminimo, tranne nel caso specifico della promozione del lavoratore a livello superiore.

Tale principio trova conferma nella maggior parte dei contratti collettivi dove è espressamente previsto che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da altri istituti retributivi, tra cui appunto il superminimo.

Un’eccezione è rappresentata dal CCNL Metalmeccanica Industria che prevede espressamente l’assorbibilità reciproca tra superminimi e scatti di anzianità pregressi e futuri.

Cosa cambia in concreto

In sintesi, nella maggior parte dei casi gli scatti di anzianità si aggiungono al superminimo senza assorbimenti.

Ciò significa che ad ogni scatto di anzianità maturato, il lavoratore avrà diritto all’aumento tabellare previsto dal CCNL che si andrà a sommare all’eventuale superminimo percepito, determinando un incremento secco della retribuzione complessiva.

Non si verificherà quindi quel fenomeno di “compensazione” tipico dei superminimi assorbibili, per cui ad ogni aumento contrattuale (superminimo o scatti) corrisponde una pari riduzione dell’altro istituto.

In conclusione, la previsione della non assorbibilità degli scatti di anzianità rispetto al superminimo contenuta nella maggior parte dei CCNL ha un effetto incentivante per il lavoratore in termini di crescita della retribuzione.