Per “assorbire un superminimo” si intende integrare o compensare un importo aggiuntivo di retribuzione, noto come “superminimo”, con gli eventuali futuri aumenti salariali derivanti dai contratti collettivi di lavoro o dall’avanzamento ad una categoria retributiva superiore.
Il “superminimo” è una retribuzione extra che si aggiunge alla paga base stabilita dai contratti collettivi di lavoro o dai contratti individuali di assunzione, con lo scopo di garantire un reddito più dignitoso ai lavoratori. Il “superminimo” può essere assorbibile o non assorbibile.
Che cos’è il “superminimo”
Il “superminimo” è una somma di denaro che viene corrisposta al lavoratore in aggiunta alla retribuzione contrattuale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato oppure in aggiunta alla retribuzione individuale indicata nel contratto di assunzione.
Si tratta quindi di una maggiorazione della retribuzione complessiva finalizzata a premiare particolari condizioni soggettive del lavoratore, le specifiche mansioni svolte o le particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Di norma l’importo del “superminimo” viene quantificato in maniera forfettaria attraverso l’indicazione di una somma mensile aggiuntiva piuttosto che di una percentuale.
- Superminimo Assorbibile Esempio
- Come funziona il superminimo assorbibile
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Quando si applica
Il “superminimo” viene riconosciuto dal datore di lavoro per le più svariate ragioni, ad esempio:
- Per premiare l’elevata professionalità del lavoratore
- Per la specifica esperienza o competenza tecnica del dipendente
- Per retribuire mansioni che comportano particolari responsabilità
- Per situazioni di disagio ambientale o pericolosità
- In caso di reperibilità e disponibilità ad interventi al di fuori del normale orario di lavoro
- Per attirare personale qualificato in settori dove c’è carenza di determinate figure professionali
- In sostituzione di parte della retribuzione variabile (premi)
In alcuni contratti collettivi sono previste particolari maggiorazioni retributive con finalità analoghe ai “superminimi” individuali che vengono riconosciute per l’esercizio di particolari mansioni. (es. indennità di cassa, indennità di turno, indennità di guida, etc.)
Differenza tra superminimo assorbibile e non assorbibile
Il “superminimo” può essere di due tipi:
- Assorbibile: si intende che gli eventuali futuri miglioramenti della retribuzione complessiva derivanti dai rinnovi del CCNL di riferimento o dagli avanzamenti di livello assorbono e quindi fanno venire meno in tutto o in parte il “superminimo”.
- Non assorbibile: la corresponsione del “superminimo” si aggiunge alla retribuzione complessiva attuale e futura senza essere assorbita dagli incrementi contrattuali o dagli avanzamenti di carriera.
- Superminimo Assorbibile Esempio
- Superminimo Non Assorbibile Esempio
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Come si effettua l’assorbimento
Per assorbire correttamente un “superminimo” bisogna fare riferimento al contratto di lavoro individuale o agli accordi collettivi.
Se il “superminimo” è qualificato come assorbibile, esso sarà gradualmente riassorbito dai futuri aumenti retributivi.
Se invece il “superminimo” è definito come non assorbibile, esso continuerà ad essere corrisposto integralmente in aggiunta ad ogni incremento contrattuale o di carriera.
La natura del “superminimo” (assorbibile o non assorbibile) dovrebbe essere chiaramente indicata negli accordi firmati dai lavoratori, dalle parti sociali e dai datori di lavoro.
In generale la giurisprudenza ritiene il “superminimo” assorbibile dai miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente o che il contratto collettivo specifichi che l’aumento non assorbe i “superminimi” individuali.
Esempio pratico
Prendiamo il caso di Mario Rossi, impiegato amministrativo, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1 maggio 2019 con una retribuzione annua lorda di € 18.000 comprensiva del “superminimo” di € 100 mensili per 12 mensilità.
Il CCNL applicato prevede un “superminimo” assorbibile in caso di aumenti contrattuali.
Dal 1 gennaio 2022 il CCNL viene rinnovato con un aumento del 3% sugli stipendi tabellari.
La retribuzione base di Mario Rossi passa da 17.900 euro (18.000 – 1.200 di superminimo) a € 18.437 (17.900 + 3%).
Di conseguenza il “superminimo” di 100 euro viene quasi completamente assorbito per effetto dell’aumento contrattuale e la retribuzione lorda complessiva risulta di 18.500 euro.
In sostanza l’incremento retributivo “assorbe” il precedente “superminimo”.
Considerazioni finali
La gestione dei “superminimi” è un tema molto delicato delle relazioni industriali che deve essere ben codificato nei contratti per evitare contenziosi.
La qualificazione tra “superminimo” assorbibile e non andrebbe specificata chiaramente al momento dell’assunzione o dell’accordo successivo che lo introduce.
Anche i rinnovi dei contratti collettivi dovrebbero disciplinare esplicitamente l’incidenza degli aumenti retributivi sui “superminimi” individuali.
In assenza di una chiara regolamentazione, la giurisprudenza tende comunque a considerare assorbibile il “superminimo” in caso di aumenti economici del contratto collettivo.
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